Art. 5
In vigore dal 15 lug 1986
1. Se la fissazione anticipata degli importi compensativi monetari negli scambi con i paesi terzi è resa applicabile all'importazione di zucchero greggio preferenziale e gli importatori di zucchero beneficiano di tale applicazione, l'aiuto di cui all' è completato con un importo forfettario da determinare, destinato a ristabilire nella misura corrispondente l'equilibrio delle condizioni di prezzo per lo zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.
2. La determinazione dell'importo forfettario di cui al paragrafo 1 è effettuata secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81.
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