Art. 4

Art. 4

In vigore dal 15 lug 1986
1. Gli aiuti di cui agli sono concessi esclusivamente per gli zuccheri di cui all' per i quali la polizza di carico è stata rilasciata a decorrere dal 1o luglio 1986. 2. Per gli zuccheri di cui all' la cui polizza di carico è stata rilasciata anteriormente al 1o luglio 1986 si applica il regolamento (CEE) n. 2067/81. In tal caso, l'impresa interessata deve fornire la polizza di carico di cui sopra o qualsiasi altra prova ritenuta equivalente dallo Stato membro considerato.
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