Art. 2
In vigore dal 15 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1.3.1986, pag. 43. (2) GU n. L 57 dell'1.3.1986, pag. 31 (3) GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2214:oj#art-2