Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 dell'1.3.1986, pag. 43. (2) GU n. L 57 dell'1.3.1986, pag. 31 (3) GU n. L 144 del 29.5.1986, pag. 22.
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