Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 362 del 31.12.1985, pag. 8. (3) GU n. L 192 del 26.7.1980, pag. 5. (4) GU n. L 145 del 30.5.1986, pag. 10. (5) GU n. L 134 del 21.5.1981, pag. 17.
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