Art. 1
All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1348/81, il primo comma è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 15 lug 1986
«Sulla base del programma generale di cui all' del regolamento (CEE) n. 1970/80, la Commissione adotta, per una o più campagne, un programma particolareggiato delle azioni di cui all', lettere da a) a d), di detto regolamento. Tale programma deve essere realizzato entro un determinato periodo massimo a decorrere dalla data di conclusione dei contratti con gli offerenti».
Storico versioni
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