Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 lug 1986
Il regolamento (CEE) n. 797/85 è modificato come segue: 1) il testo dell', paragrafo 1, lettera d), secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, nelle zone svantaggiate stabilite conformemente agli della direttiva 75/268/CEE, il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica, la Repubblica italiana per quanto concerne il Mezzogiorno, comprese le isole, e la Repubblica portoghese, per tutto il suo territorio, sono autorizzati ad accettare piani di miglioramento che, durante i primi tre anni della presente azione comune e, per quanto riguarda il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, durante i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla attuazione, in questi due Stati (1) GU n. C 146 del 13.6.1986, pag. 13. (2) Parere reso l'11 luglio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 93 del 30.3.1985, pag. 1. (4) GU n. L 372 del 31.12.1985, pag. 1. (5) GU n. L 51 del 23.2.1977, pag. 1. (6) GU n. L 166 del 23.6.1978, pag. 1. membri, delle misure di cui al titolo I, siano stati presentati da aziende che non soddisfano le condizioni di cui al presente punto, sempreché il volume di lavoro dell'azienda non richieda più dell'equivalente di 1 ULU e gli investimenti previsti non superino 25 000 ECU.»; 2) il testo dell', paragrafo 2, ultimo comma, ultima frase è sostituito dal testo seguente: «Per quanto concerne la Spagna e il Portogallo, il periodo sopra indicato decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni relative all'attuazione, in questi due Stati membri, delle misure di cui al titolo I.»; 3) il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, ultimo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, per il Mezzogiorno, comprese le isole, le regioni dei dipartimenti francesi d'oltremare, le regioni spagnole, greche e portoghesi, la superficie agricola utilizzata per azienda è fissata a 2 ettari.»; 4) all'articolo 26 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Il Consiglio, adottando l'elenco delle zone agricole svantaggiate della Spagna ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE, stabilisce le zone per le quali il tasso di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle misure di cui agli articoli 3, 4, 14 e 17 è portato al 50 %.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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