Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1842/81 è modificato come segue:
In vigore dal 11 lug 1986
1. Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 9
Il coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1188/81 è fissato ogni anno anteriormente al 1o luglio.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio e sino al 30 giugno dell'anno successivo.
Il coefficiente in causa è fissato sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, relativi al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente quello della sua fissazione ».
2. Nell'allegato 16, paragrafo 2, la data del « 16 luglio » è sostituita dal « 16 giugno ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2187:oj#art-1