Art. 9
In vigore dal 10 lug 1986
1. Quando l'autorità competente ha effettuato i propri controlli, la restituzione alla produzione indicata nel certificato pagata per il quantitativo di amido o fecola trasformato. Contemporaneamente, la cauzione è svincolata in conformità del titolo V del regolamento (CEE) n. 2220/85.
2. La restituzione è pagata entro 150 giorni a decorrere dal ricevimento, da parte dell'autorità competente, delle informazioni di cui all', paragrafo 1. Tuttavia, l'autorità competente può, su richiesta del fabbricante, procedere al pagamento di un anticipo equivalente all'importo della restituzione alla produzione dopo trenta giorni dal ricevimento di tali informazioni. Tale pagamento è subordinato alla costituzione, da parte del fabbricante, di una cauzione uguale alla somma anticipata. La cauzione viene svincolata conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Storico versioni
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