Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 lug 1986
1. Il fabbricante che desidera ottenere una restituzione alla produzione chiede per iscritto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'amido o la fecola verranno trasformati un certificato di restituzione. 2. Nella domanda sono precisati: a) il nome e l'indirizzo del fabbricante; b) il quantitativo di amido o di fecola da trasformare in un prodotto approvato; c) la voce tariffaria e la designazione del prodotto approvato per la cui fabbricazione verrà impiegato l'amido o la fecola; d) la località o le località in cui si procederà alla trasformazione dell'amido o della fecola. e) lo scadenzario previsto delle operazioni di trasformazione. 3. La domanda è accompagnata: - dalla costituzione di una cauzione in conformità dell'. - da una dichiarazione da cui risulti che l'amido o la fecola da utilizzare non sono stati prodotti a partire da materia prima diversa da granturco, frumento, riso o patate. 4. Gli Stati membri possono esigere che i richiedenti forniscano informazioni supplementari.
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