Art. 2
In vigore dal 7 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. LAWSON
(1) GU n. L 294 del 29. 12. 1972, pag. 87.
EWG:L444UMBI00.95
FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 346 mm; 54 Zeilen; 2531 Zeichen;
Bediener: FJJ0 Pr.: C;
Kunde: L 444 IT 00
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2270:oj#art-2