Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 lug 1986
1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale previsto dal presente regolamento, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione. La domanda deve essere accompagnata da una copia del contratto d'acquisto concluso con l'esportatore tunisino. 2. Le domande di titolo d'importazione devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Ogni mercoledì gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande di titolo ricevute. 3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domanda di titolo d'importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli sino all'esaurimento del contingente; in caso di rischio di esaurimento del contingente essa autorizza gli Stati membri a rilasciarne proporzionalmente al quantitativo disponibile.
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