Art. 4 · Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:

Art. 4

Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:

In vigore dal 7 lug 1986
- i tessili del gruppo I dell'accordo multifibre (AMF) indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/85, originari dei paesi sottoposti ai massimali tariffari comunitari ripartiti che sono indicati in detto allegato, - i prodotti industriali che figurano nell'allegato I del presente regolamento, originari dei paesi che formano oggetto di un contingente per questi prodotti nel regolamento (CEE) n. 3599/85, - i prodotti industriali che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
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