Art. 4
Sono esclusi dal beneficio del presente regolamento:
In vigore dal 7 lug 1986
- i tessili del gruppo I dell'accordo multifibre (AMF) indicati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3600/85, originari dei paesi sottoposti ai massimali tariffari comunitari ripartiti che sono indicati in detto allegato,
- i prodotti industriali che figurano nell'allegato I del presente regolamento, originari dei paesi che formano oggetto di un contingente per questi prodotti nel regolamento (CEE) n. 3599/85,
- i prodotti industriali che figurano nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
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