Art. 1
In vigore dal 7 lug 1986
Per la campagna 1985/1986 e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, un'unione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2261/84, se è composta di almeno sette organizzazioni di produttori riconosciute in conformità dell'articolo 5 dello stesso regolamento o di un numero di organizzazioni rappresentante almeno il 5 % della produzione di olio d'oliva dello Stato membro interessato.
Le organizzazioni di produttori componenti un'unione devono tuttavia provenire da varie regioni economiche.
Storico versioni
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