Art. 2 · Nel regolamento (CEE) n. 496/70 l'articolo 3 bis è sostituito dal testo seguente:

Art. 2

Nel regolamento (CEE) n. 496/70 l'articolo 3 bis è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 7 lug 1986
« Articolo 3 bis Per quanto concerne le mele l'organismo competente può riferirsi ad una scala colorimetrica e/o ad una prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) per verificare se è soddisfatta la condizione prevista nelle norme di qualità per le mele e pere che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, titolo II, lettera A, ultimo comma, primo trattino ».
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