Art. 5

Art. 5

In vigore dal 7 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106. (2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 34. (4) GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 25.
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