Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 lug 1986
Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 225,4 tonnellate », fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali della sottovoce 06.02 della tariffa doganale comune, è sostituito da « 260,4 tonnellate ».
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