Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1. (4) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.
Storico versioni

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