Art. 7

Art. 7

In vigore dal 30 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente N. SMIT-KROES (1) GU n. L 86 del 31. 3. 1986, pag. 3. (2) GU n. L 63 del 5. 3. 1986, pag. 3. (1) GU n. L 147 del 13. 6. 1980, pag. 4.
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