Art. 1 · 1. Il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è dovuto per i cereali che:

Art. 1

1. Il prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è dovuto per i cereali che:

In vigore dal 30 giu 1986
- entrano in un processo di prima trasformazione, - sono presi in consegna dall'organismo d'intervento o - sono esportati in chicchi verso il Portogallo, durante la prima tappa, o verso i paesi terzi; per esportazione si intende l'espletamento delle formalità doganali di esportazione. Ai fini della determinazione dei quantitativi soggetti al prelievo nell'ambito di una prima trasformazione, sono presi in considerazione i quantitativi di cereali entrati nell'impresa per essere destinati a tale trasformazione. 2. Per « prima trasformazione » ai sensi del presente regolamento s'intende ogni trattamento del cereale, in modo che il prodotto ottenuto non può più essere classificato al capitolo 10 della tariffa doganale comune. La trasformazione di cereali consegnati ad un'impresa o messi a sua disposizione da un produttore ai fini di un'utilizzazione successiva nella sua azienda è considerata come una prima trasformazione. Sono esentati dal prelievo di corresponsabilità le prime trasformazioni effettuate da un produttore nella sua azienda agricola, sempreché il prodotto ottenuto sia utilizzato ai fini dell'alimentazione animale in questa stessa azienda.
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