Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 giu 1986
Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, l'importo forfettario di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 189/77 è fissato a 0,165 ECU per 100 chilogrammi di zucchero, espresso in zucchero bianco.
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