Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1680/78 è modificato come segue:
In vigore dal 30 giu 1986
1. Il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
«
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle scorte di malto o d'orzo esistenti alla fine della campagna per la quale non è stata fissata, per tali prodotti, l'indennità di compensazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e che sono esportati sotto forma di malto nei primi tre mesi della campagna successiva con un titolo che implica una restituzione fissata in anticipo prima dal 1o luglio.
2. Il giorno da prendere in considerazione per la data dell'esportazione è quello in cui avviene l'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (1).
(1) GU n. L 348 del 13. 12. 1980, pag. 1. »
2. Nell' la data « 31 luglio » è sostituita dalla data « 30 giugno ».
3. Nell'articolo 3, paragrafo 1, i termini « mese di agosto » sono sostituiti da « mese di luglio » e la data « 31 luglio » è sostituita dalla data « 30 giugno ».
4. Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente titolo:
« Informazioni minime da fornire all'atto della compilazione della dichiarazione delle scorte di malto o di orzo esistenti alla data del 30 giugno ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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