Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 giu 1986
Per i titoli di esportazione le cui domande sono state presentate dal 2 all'8 agosto 1985 con fissazione anticipata della restituzione per il frumento tenero da esportare verso i paesi della zona V a, quale definita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (5), rilasciati in base all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 e in deroga all' di tale regolamento, l'obbligo di esportare si considera adempiuto quando il quantitativo esportato è inferiore del 12 % al massimo al quantitativo indicato nel titolo.
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