Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 giu 1986
Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all' di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II o, all'occorrenza, di un documento d'informazione d'esportazione relativo ai prodotti dell'artigianato o del folclore conforme al modello che figura nell'allegato III. Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni turche di esportatori di prodotti dell'abbigliamento d'Istanbul, Izmir e Cukurova. Ogni documento d'informazione d'esportazione deve essere presentato alle autorità competenti degli Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio. Il documento d'importazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere prorogato di un altro mese.
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