Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1986. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107. (3) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 192. (4) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 235. (5) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 1.
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