Art. 1
Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1117/78 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 24 giu 1986
« 1. Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all' che:
a) producono foraggi essicati rispondenti ad una qualità minima da determinare;
b) soddisfano alle condizioni necessarie per stabilire il diritto all'aiuto;
c) sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- aver stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare;
- aver lavorato la propria produzione ovvero, in caso di associazione, quella dei loro soci;
- essersi approvvigionate presso persone giuridiche o fisiche che offrano talune garanzie da determinarsi e che abbiano stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare.
Tali aiuti sono corrisposti dallo Stato membro sul cui territorio sono prodotti i foraggi essiccati. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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