Art. 4
Sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:
In vigore dal 24 giu 1986
a) i criteri per la ripartizione, da parte degli Stati membri, dell'importo dell'aiuto tra i piccoli produttori di cereali. Sulla base di tali criteri ciascuno Stato membro ripartisce tra i piccoli produttori di cereali l'importo dell'aiuto assegnatogli.
Gli Stati membri comunicano in tempo utile alla Commissione le disposizioni che intendono adottare ai fini della ripartizione dell'aiuto tra i piccoli produttori di cereali.
La Commissione approva tali disposizioni sulla base dei criteri sopraddetti;
b) le deroghe all' del presente regolamento in caso di applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75.
Storico versioni
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