Art. 3
In vigore dal 24 giu 1986
La ripartizione tra gli Stati membri dell'importo globale dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione dei cereali è effettuata tenendo conto segnatamente dell'importanza dell'economia cerealicola, della struttura di produzione e delle vendite da parte dei produttori, nei vari Stati membri.
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