Art. 6
In vigore dal 24 giu 1986
La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva.
La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1987, sullo stato della riserva dopo i versamenti in applicazione dell'articolo 5.
Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.
Storico versioni
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