Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 giu 1986
1. Dal 1o luglio 1986 al 30 giugno 1987, è aperto un contingente tariffario comunitario di 50 000 ettolitri per i seguenti prodotti originari del Marocco: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 22.05 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): // // C. altri: // // - Vini con le seguenti denominazioni di origine: // // Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con gradazione alcolica effettiva non superiore al 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno // // 2. Nei limiti di tale contingente tariffario, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi completamente. 3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79. 4. All'importazione, ciascuno di tali vini dev'essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità marocchine, conformemente al modello allegato al presente regolamento. Il modello previsto precedentemente può essere applicato fino al 30 giugno 1987.
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