Art. 3
In vigore dal 20 giu 1986
1. Per quanto riguarda i prodotti delle distillazioni di cui agli articoli 39 e 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, l'organismo d'intervento competente stabilisce, in base ai dati di cui dispone, se occorra procedere ad una gara o ad un'asta per metterli in vendita sui mercati dell'alcole e delle bevande alcoliche.
Gli Stati membri fissano inoltre le regole che disciplinano queste misure di smercio, tenendo presente in particolare la necessità di garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, indipendentemente dal luogo di stabilimento nella Comunità.
2. La vendita mediante gara o all'asta deve avere luogo al più tardi sei mesi dopo la ricezione degli alcoli.
Tuttavia, per gli alcoli detenuti alla data del 1o aprile 1986, la vendita deve aver luogo al più tardi il 31 dicembre 1986.
3. Per quanto riguarda la vendita mediante gara, l'organismo competente determina per ciascuna partita messa in vendita la data limite per la presentazione delle offerte. Il bando di gara reca l'indirizzo dell'organismo d'intervento competente.
L'organismo d'intervento comunica alla Commissione il bando di gara almeno 30 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.
Le condizioni della gara sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, quindici giorni prima della data limite per la presentazione delle offerte.
4. Per quanto riguarda la vendita pubblica all'asta, l'organismo competente stabilisce per ciascuna partita la data della vendita. Esso comunica tale data alla Commissione almeno 30 giorni prima della vendita. La data della vendita è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, con almeno 15 giorni di anticipo.
5. L'organismo d'intervento comunica alla Commissione, nel termine di 15 giorni dopo la vendita o l'esperimento di vendita, la quantità, il prezzo e il riferimento delle partite che sono state smerciate nonché la quantità e il riferimento delle partite che non sono state smerciate.
Qualora sia stato deciso di non dar seguito ad alcuna offerta, ne comunica senza indugio il motivo alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1915:oj#art-3