Art. 15

Art. 15

In vigore dal 20 giu 1986
1. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1676/85, il tasso di conversione da applicare per la conversione: - in ECU delle offerte in moneta nazionale, - in moneta nazionale di prezzi minimi di vendita in ECU, - in ECU delle garanzie di cui all', paragrafo 3, e all', paragrafo 4, è il tasso di cambio contemplato all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1676/85. 2. Il periodo menzionato all', paragrafo 1, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1676/85 è l'arco di tempo compreso tra il mercoledì di una settimana e il martedì della settimana successiva. Il periodo preso in considerazione è la settimana così definita che precede di almeno tre giorni la data limite di presentazione delle offerte. La Commissione pubblica il tasso da applicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
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