Art. 12
In vigore dal 20 giu 1986
1. I casi di forza maggiore sono oggetto di esame caso per caso in considerazione delle circostanze concrete addotte e dei documenti giustificativi forniti.
La valutazione di ciascuno dei casi dà luogo allo svincolo totale o parziale delle garanzie di cui all', paragrafo 3 e/o all', paragrafo 4.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni caso di forza maggiore.
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