Art. 5

Art. 5

In vigore dal 17 giu 1986
1. Per l'applicazione del presente regolamento, l'autorità competente di ciascuno Stato membro effettua i controlli necessari, adottando, a tale scopo, tutte le misure appropriate per tener conto delle condizioni particolari esistenti sul suo territorio, segnatamente per quanto concerne la variazione delle scorte e i loro movimenti, nonché il periodo nel quale sono sottoposte a controllo. Essa può altresì fissare termini più brevi per la comunicazione delle informazioni che i richiedenti devono fornire in conformità degli . 2. L'autorità competente di ciascuno Stato membro rilascia un attestato di diritto all'esenzione del prelievo di corresponsabilità per i quantitativi dichiarati a titolo del presente regolamento. Possono essere rilasciati anche estratti di tale attestato. 3. Al più tardi il 31 agosto, gli Stati membri comunicano alla Commissione i qantitativi che sono stati oggetto di esenzione e, al più tardi, il 31 gennaio dell'anno successivo una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1871:oj#art-5