Art. 3

Art. 3

In vigore dal 17 giu 1986
1. In Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna, con la sola eccezione delle scorte di mais, le scorte di cereali che sono oggetto di una domanda di esenzione presentata in conformità delle disposizioni previste all', non possono essere superiori alle scorte dei suddetti cereali esistenti al 31 maggio precedente, le quali devono formare oggetto di una dichiarazione mediante raccomandata, telescritto o telegramma trasmessi all'autorità competente dello Stato membro al più tardi il 13 giugno 1986. I cereali acquistati tra il 1o e il 30 giugno 1986 sono esentati soltanto se il richiedente fornisce la prova che i suddetti cereali provengono da un organismo d'intervento o da scorte esistenti al 31 maggio e dichiarate in conformità del primo comma. 2. Ai fini della determinazione dei quantitativi di cereali diversi dal mais da esentare al 30 giugno 1986 in Francia, in Grecia, in Italia e in Spagna, si prenderanno in considerazione le scorte di cereali esistenti al 31 maggio 1986 e dichiarate in conformità del paragrafo 1: - maggiorate dei quantitativi di cerali dei raccolti precedenti acquistati fra il 1o e il 30 giugno 1986 provenienti da un organismo d'intervento o da scorte dichiarate in conformità del paragrafo 1, - e diminuiti dei quantitativi di cereali trasformati o venduti sul mercato comunitario o all'esportazione tra il 1o e il 30 giugno 1986.
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