Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente // // (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 138 del 27. 5. 1983,
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