Art. 3 · Dimensioni minime dei pesci

Art. 3

Dimensioni minime dei pesci

In vigore dal 12 giu 1986
1. Per pesce sotto misura si intende un pesce le cui dimensioni siano inferiori alle norme minime fissate nell'allegato III per la specie e la zona geografica in causa. 2. La dimensione di un pesce viene misurata dalla punta del muso a bocca chiusa fino all'estremità della pinna caudale. 3. I pesci che non raggiungono le dimensioni minime, anche se formano parte di una cattura accessoria, non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, lavorati, conservati, venduti o inmagazzinati, esposti e messi in vendita, ma devono essere rigettati in mare, per quanto possibile ancora vivi, immediatamente dopo la cattura. 4. In deroga del paragrafo 3, i merluzzi bianchi sotto misura catturati a sud di 59°30 di latitudine nord possono essere tenuti a bordo entro il limite del 5 % in peso delle catture di tutte le specie a bordo.
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