Art. 12
In vigore dal 12 giu 1986
Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuati nel corso del ripopolamento artificiale o del trapianto di pesci, crostacei e molluschi.
I pesci, crostacei e molluschi catturati per le finalità specificate nel primo comma non possono essere venduti direttamente per il consumo umano, detenuti, esposti o messi in vendita in contravvenzione alle altre disposizioni del presente regolamento.
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