Art. 6

Art. 6

In vigore dal 12 giu 1986
La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve. Essa informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'. Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.
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