Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 giu 1986
1. Per il periodo dal 16 giugno 1986 al 14 febbraio 1987, è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 34 000 tonnellate per le aringhe fresche, refrigerate o congelate della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune. 2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso. Entro gli stessi limiti, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite a tale riguardo nell'atto di adesione. 3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni di aringhe che già beneficiano dell'esenzione del dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale. 4. Il beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinato al rispetto del prezzo di riferimento eventualmente fissato.
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