Art. 1
Il testo dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1726/70 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 10 giu 1986
« In deroga al primo trattino del primo comma precedente, può essere chiesto un anticipo sull'importo del premio per il tabacco dei raccolti 1985, 1986, 1987 e 1988 coltivato in Grecia, anche se non sono stati conclusi contratti o sottoscritte dichiarazioni di coltivazione ai sensi dell'articolo 2 ter ».
Storico versioni
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