Art. 3
In vigore dal 10 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso non si applica ai titoli emessi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 330 del 18. 12. 1984, pag. 12.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
(6) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
(7) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 33.
Storico versioni
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