Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 giu 1986
La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva. Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 5 aprile 1987 dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riseva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.
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