Art. 3

Art. 3

In vigore dal 9 giu 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. N. V. van AARDENNE (1) GU n. C 202 del 10. 8. 1985, pag. 8. (2) GU n. C 352 del 31. 12. 1985, pag. 289. (3) GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 6. (4) GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 26.
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