Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 giu 1986
In deroga all', le disposizioni in vigore in Spagna ed in Portogallo in materia di tasse postali di presentazione in dogana per gli scambi con i paesi terzi possono essere applicate alle stesse condizioni agli scambi effettuati all'interno della Comunità fintanto che tali scambi diano luogo alla riscossione di dazi dognanali.
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