Art. 3
In vigore dal 5 giu 1986
1. Ogni Stato membro comunica senza indugio alla Commissione i casi di mancata osservanza delle disposizioni relative alle tolleranze massime che sono stati constatati, precisando il paese d'origine, la designazione della merce, nonché il grado di contaminazione, l'indicazione del mezzo di trasporto, l'esportatore e la natura della decisione presa per le partite in questione.
Per ogni mese, ciascuno Stato membro comunica, al più tardi il 15 del mese successivo, una tabella riassuntiva in cui figurano il numero dei casi di mancata osservanza constatati e il numero dei risultati dei controlli effettuati sui prodotti sensibili, nonché una relazione generale sui controlli effettuati sugli altri prodotti.
La prima comunicazione deve avere luogo il 16 giugno 1986.
Le comunicazioni devono contenere almeno le informazioni che figurano nell'allegato I.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione gli organismi incaricati della trasmissione dei dati e dell'attuazione dei controlli.
3. La Commissione informa senza indugio gli Stati membri dei casi di mancata osservanza di tolleranze massime constatati.
Storico versioni
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