Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 giu 1986
1. Il controllo dei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 1707/86, per verificare se le tolleranze massime fissate dal suddetto regolamento sono rispettate, viene effettuato dallo Stato membro in cui ha luogo l'immissione in libera pratica dei prodotti. Il controllo viene effettuato prima o dopo l'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ma comunque prima della revoca del divieto di immissione delle merci. 2. Per quanto concerne i prodotti originari dei paesi terzi d'Europa, il controllo viene effettuato mediante sondaggio in maniera frequente. Il controllo viene effettuato mediante sondaggio secondo le seguenti norme di minima: La scelta, da parte dello Stato membro, dell'intensità del controllo viene determinata, alla luce degli orientamenti decisi dalla Commissione, tenendo conto in particolare del grado di contaminazione del paese di origine, delle caratteristiche dei prodotti in questione e dei risultati dei controlli e dell'eventuale presentazione di un titolo di esportazione. Per quanto concerne i prodotti originari degli altri paesi terzi, il controllo viene effettuato alle condizioni abituali. Gli Stati membri possono non sottoporre al controllo i prodotti per i quali sia fornita la prova, giudicata soddisfacente dalle autorità competenti, che non esiste più il rischio di contaminazione, essendo stati ottenuti o raccolti prima del 26 aprile 1986. 3. Per gli animali da macelleria il controllo viene effettuato al momento della macellazione. La via libera per l'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato dai servizi veterinari responsabili del controllo del macello, da cui risulti che le carni rispettano le tolleranze massime. A tale scopo, gli animali da macelleria vengono portati direttamente al macello, in cui devono essere macellati, in conformità delle esigenze di polizia sanitaria, entro 3 giorni lavorativi dalla loro entrata nel macello. 4. In caso di constatazione della mancata osservanza delle tolleranze massime per un prodotto determinato, le autorità competenti dello Stato membro possono decidere di rifiutare o distruggere il prodotto in questione.
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