Art. 4
In vigore dal 30 mag 1986
1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all' per i prodotti di cui all' tenendo conto del livello di contaminazione del paese di origine. I controlli possono
comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell', compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non siano state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.
Storico versioni
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