Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mag 1986
Il presente regolamento è applicabile ai prodotti di cui all'allegato II del trattato e ai prodotti contemplati dai regolamenti (CEE) n. 2730/75 (3), (CEE) n. 2783/75 (4), (CEE) n. 3033/80 (5) e (CEE) n. 3035/80 (6) originari dei paesi terzi, tranne ai prodotti che figurano nell'allegato.
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