Art. 10

Art. 10

In vigore dal 30 mag 1986
1. Le autorità competenti del Regno Unito comunicano alla Commissione, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data della loro applicazione, le misure adottate per l'attuazione del presente regolamento. 2. Esse comunicano inoltre alla Commissione: a) ogni settimana, l'importo prevedibile del premio per la settimana in corso; b) al più tardi 15 giorni dopo la fine della settimana alla quale si riferiscono le comunicazioni di cui alla lettera a), il numero e le categorie degli animali per i quali il diritto al premio è stato stabilito, nonché l'importo dei premi effettivamente versati; c) al più tardi entro 15 giorni dopo la fine di ciascuna decade, i quantitativi di prodotti della sottovoce 16.02 B III b) 1 bb) della tariffa doganale comune, esportati verso paesi terzi o spediti verso altri Stati membri, suddivisi per paese di destinazione.
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