Art. 1
In vigore dal 30 mag 1986
1. Il premio di cui all' del regolamento (CEE) n. 1346/86 è concesso, su richiesta del produttore, se viene dimostrato, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che, nel territorio in cui è concesso il premio,
- il vitello è nato durante il periodo dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1986,
- è stato identificato, e
- è ivi ancora in vita all'età di 6 mesi.
2. L'importo del premio di cui al paragrafo 1 è pagato in un'unica soluzione entro e non oltre i 90 giorni successivi alla data in cui l'autorità competente ha dato seguito alla domanda di premio.
3. Il tasso di conversione da prendere in considerazione nel quadro del presente regolamento è il tasso di conversione agricolo applicabile il giorno in cui l'animale compie il sesto mese d'età.
Storico versioni
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